ARAN: risoluzione del rapporto di lavoro per dichiarazione di inidoneità assoluta del dipendente
In caso di licenziamento ai danni di un dipendente in malattia, a seguito di dichiarazione di inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, come si calcola l’indennità sostitutiva del preavviso? L’ARAN risponde con l’Orientamento Applicativo RAL_1913. La precisazione fondamentale è che l’indennità sostitutiva del preavviso deve sempre essere calcolata sulla retribuzione teoricamente spettante al dipendente, non su quella percepita realmente (ad esempio nel caso in cui questa sia ridotta del 50% ai sensi dell’art.21, comma 7, lett. C del CCNL del 6.7.1995). Lo stesso principio si applica anche per i periodi di assenza non retribuiti di cui all’art. 21, commi 2 e 7, ledd. D del medesimo CCNL.
Ciò sposa anche la visione della Giurisprudenza secondo la quale la citata indennità è predeterminata astrattamente dalla legge e dalle norme collettive. In caso contrario ci si potrebbe ritrovare di fronte a situazione estreme in cui il dipendente licenziato non avrebbe diritto a percepire alcuna indennità.
Consulta l’Orientamento Applicativo ARAN RAL_1913 del 29.3.2017
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