Applicazione dellart. 119 C.d.S.: rinnovo quinquennale della patente a malato di diabete
Nella sentenza in oggetto, la parte ricorrente contesta l’avvenuta conferma della validità della patente di guida per anni due da parte del Dipartimento per i Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a seguito di comunicazione della Commissione Medica Locale di Roma, assumendo di non versare nelle condizioni previste per la limitazione biennale della validità della patente e che, comunque, la Commissione avrebbe omesso i necessari accertamenti e l’esposizione dei motivi per disattendere il diverso giudizio del medico curante, specialista dell’Unità Operativa complessa di endocrinologia e diabetologia del Bambin Gesù, prodotta dall’interessato.
Il TAR Lazio accoglie il ricorso e stabilisce che, anche se la situazione nella quale versa il richiedente – affetto da diabete – non rientra nei casi nei quali il limite massimo di durata della patente possa essere fissato secondo i normali limiti di legge in relazione all’età (stante la possibilità ipoglicemie gravi), nel caso sub judice la Commissione Medica Locale non deve limitarsi a reiterare il limite di due anni senza effettuare ulteriori accertamenti, ma può dichiarare idoneo il conducente fino ad un massimo di cinque anni.
Infatti, per i giudici, a fronte di un certificato medico dello specialista che propone il rinnovo per dieci anni, in quanto il richiedente non presenta complicanze, il controllo glicemico è adeguato, la capacità di gestione delle ipoglicemie è buono ed il rischio per la sicurezza alla guida è basso, la Commissione non poteva limitarsi a reiterare il limite di due anni senza effettuare ulteriori accertamenti e motivare in ordine alle ragioni per le quali disattendere del tutto il giudizio dello specialista della struttura sanitaria abilitata alla proposta in ordine al limite temporale della patente di guida. Fermo restando che, potendo applicarsi, in base alla documentazione a disposizione, il limite massimo di cinque anni, è solo con riguardo a tale limite che la Commissione avrebbe dovuto compiere una idonea istruttoria e motivare sulle ragioni per le quali non poteva concedere il rinnovo quinquennale, senza sostituirsi, come afferma di avere fatto, al ricorrente nella scelta se effettuare o meno ulteriori accertamenti.
Consulta la sentenza del TAR Lazio del 10.6.2016 n. 6688
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