Apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.
Ai fini di sistematizzazione della materia e di ulteriore chiarezza, l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli con circolare n. 18/2022 riporta in un unico documento amministrativo tutte le informazioni e le direttive fornite nel corso dell’ultimo anno sulla regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S..
Nella circolare si tratta dei seguenti argomenti:
1. Obblighi previsti dalle nuove regole
La Circolare ricorda che tutti gli apparecchi Comma 7 prodotti ed importati a partire dal 1 giugno 2021, dovranno essere certificati e dotati di nulla osta di distribuzione e di nulla osta di esercizio (e del relativo dispositivo di sicurezza) ed essere installati in esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ex art. 86 del T.U.L.P.S..
Le richieste di certificazione di conformità degli apparecchi o di rilascio dei titoli autorizzatori, nonché tutte le eventuali operazioni successive devono essere presentate telematicamente accedendo all’area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it).
2. Composizione del “parco macchine” esistente
La circolare elenca la composizione del parco macchine esistente e i titoli autorizzatori che sarà necessario detenere, per le differenti tipologie di apparecchi, a seguito del completamento della fase di avvio della nuova regolamentazione.
3. Criteri di installazione degli apparecchi ed elenco degli esercizi ove è possibile installarli
4. Protocollo ADM/CONI
ADM ha stipulato un Protocollo con il CONI avente ad oggetto l’utilizzo a fini sportivi degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.
5. Anticipazioni e linee guida in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro in uso presso le attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S..
La nuova disciplina riguarda anche gli apparecchi in uso presso le attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S ricompresi nell’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura, nonché le attrazioni denominate “padiglioni e sale trattenimento”.
La circolare, ferma restando l’applicazione della normativa e delle autorizzazioni richieste per lo spettacolo viaggiante, definisce le tipologie di apparecchi installabili nelle attrazioni denominate padiglioni o sale trattenimento rinviando a una prossima determinazione direttoriale per quanto riguarda tempistiche, procedure e regolamentazioni specifiche ed individuando un termine a partire dal quale deve intendersi valida tale disciplina.
Sono chiarite, inoltre, le sanzioni applicabili in caso di violazione di dette disposizioni.
6. Presentazione delle istanze volte al rilascio dei titoli autorizzatori.
ADM, considerato che la nuova regolamentazione adottata con la DRTEC e la DRA si applica, altresì, agli apparecchi senza vincita in denaro installati presso gli esercizi stagionali e che il termine di presentazione delle istanze, ha concluso i suoi effetti in un periodo in cui gran parte di queste attività, peraltro, soggette a frequenti cambi di gestione, sono chiuse comunica che l’applicativo per la presentazione delle istanze di autocertificazione per il rilascio dei nulla osta di esercizio di cui agli articoli 4 e 5 della DRA, presente nell’area riservata del sito istituzionale di ADM, sarà reso disponibile all’utenza a partire dal 1° giugno p.v. e fino a tutto il 15 giugno 2022.
Circolare Agenzia delle accise, dogane e monopoli 19/5/2022 n. 18 prot.213799/RU
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