Alterazione del cronotachigrafo

Un autista di un autoarticolato, risulta accusato del reato di rimozione o omissione dolosa di cautele contro disastri o infortuni sul lavoro, per avere alterato il funzionamento del cronotachigrafo digitale esistente sul mezzo di trasporto, mediante l’apposizione di una calamita.

E’ stata dimostrata dalla difesa l’avvenuta contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 179 co. 2 e co. 9 C.d.s., e il relativo pagamento della sanzione, l’imputato ha ammesso di aver collocato egli stesso lo strumento di alterazione. Il GUP ritiene applicabile al caso la previsione di legge di cui all’art. 9 co. 1 della legge n. 689 del 1981, in virtù della specialità della norma che prevede la sanzione amministrativa rispetto a quella contestata in sede penale. Viene osservato, in particolare che la norma del codice della strada si riferisce a ‘chiunque circola’ e prevede la specifica alterazione del cronotachigrafo come condotta con cui si realizza l’illecito, mentre la disposizione dell’art. 437 cod. pen. è formulata in termini più generali (danneggiamento di impianti destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro).

Il ricorrente deduce erronea applicazione dell’art. 9 L. n. 689 del 1981 e delle altre disposizioni coinvolte nella operazione interpretativa. In particolare si afferma che: – l’alterazione del cronotachigrafo è concetto più ampio di quello di danneggiamento, posto che per realizzare un danneggiamento è necessario che l’alterazione si sia protratta per un tempo apprezzabile, sì da divenire danneggiamento funzionale; – non vi è coincidenza nei beni giuridici tutelati, atteso che la norma del codice della strada è tesa a garantire la corretta circolazione dei veicoli, la norma penale è posta a tutela della pubblica incolumità. Si contesta, pertanto, la ritenuta esistenza di un rapporto di specialità tra le due disposizioni.

L’applicazione dell’articolo 179 del Codice della Strada nella specifica ipotesi di comportamento posto in essere dal conducente che abbia alterato il cronotachigrafo, esclude la concorrente applicazione al medesimo soggetto della previsione incriminatrice di cui all’art. 437 c.p.

Consulta la sentenza n. 2200/2018, Cassazione penale

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