Alterazione del cronotachigrafo
Nel ogni caso in cui l’alterazione del cronotachigrafo sia stata direttamente eseguita dal conducente del mezzo per ragioni non riconducibili all’esercizio dell’attività di impresa, dovrà ritenersi integrata la fattispecie di illecito amministrativo di cui all’art. 179 del Codice della strada, con conseguente esclusione, secondo quanto previsto dall’art. 9 legge n. 689 del 1981, dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 437 cod. pen. Viceversa, ove la violazione sia stata commessa direttamente dal datore di lavoro, o comunque su sua disposizione, e in ogni caso per ragioni attinenti allo svolgimento dell’attività di impresa, appare del tutto coerente con la ratio del delitto previsto dall’art. 437 cod. pen. configurare tale fattispecie incriminatrice.
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