Ai fini della costituzione della servitù pubblica di passaggio occorre fornire la prova dell’uso della strada o dell’area privata come se fosse una normale strada o area pubblica
Sentenza TAR Sicilia 23 gennaio 2024, n. 315: “Nel caso di un comportamento dei privati proprietari riconducibili alla fattispecie della c.d. dicatio ad patriam va fornita la prova dell’utilizzazione della strada o dell’area privata come se si trattasse di una qualsiasi strada o area pubblica; e segnatamente, da parte della collettività, mediante comportamenti costanti e non sporadici, caratterizzati dalla convinzione degli utenti di avvalersi di un bene pubblico”.
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