Accompagnamento per identificazione

L’articolo 11 della legge n. 191/1978, disciplina l’accompagnamento per identificazione, il cosiddetto “fermo per identificazione”.

Esso prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia possano accompagnare nei propri uffici le persone che: si rifiutano di dichiarare le proprie generalità o che si sospetta le abbiano date false o abbiano esibito documenti falsi.

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