Accesso agli atti

1. L’interesse ad accedere ai documenti amministrativi è funzionale alla cura della situazione giuridica sostanziale che non postula necessariamente una lesione e quindi il ricorso alla tutela giustiziale o giurisdizionale, avverso gli atti della pubblica amministrazione (Cons. Stato, ad. plen., 24.4.2012, n. 7). Ne consegue che la strumentalità dell’interesse all’accesso rispetto alla situazione sottostante non implica che, soddisfatta quest’ultima in un procedimento ormai concluso, il titolare di essa non abbia più interesse ad accedere ai relativi atti, residuando comunque l’utilità degli atti per curare detta situazione, utilità diversa e autonoma rispetto a quella, parimenti menzionata dall’art. 24, comma 7, di difenderla.

2. L’aver chiesto l’accesso a tutti gli atti del fascicolo del procedimento di riesame di un’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico implica ex se una circostanziata specificazione, perché viene indicato il luogo fisico, e per così dire burocratico, ove il responsabile del procedimento agevolmente possa reperirli. A ciò si aggiunga che i documenti acquisiti agli atti di un procedimento amministrativo si presumono ad esso pertinenti e, dunque, è incontestabile l’interesse del destinatario ad avervi accesso, facendo riferimento a tutti gli atti del procedimento, senza doverne specificare gli estremi, perché, diversamente argomentando, dovrebbe ritenersi che la p.a. possa tenere riservati atti istruttori che hanno concorso a determinare l’esito del procedimento o che avrebbero potuto mutarlo, se presi in considerazione. È pertanto illegittimo il diniego di accesso motivato con riferimento alla mancata specificazione del documento richiesto. 

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