Accesso ad atti non coperti da segreto istruttorio: illegittimo il differimento da parte della polizia locale

Il diniego di atti afferenti a un procedimento penale può riguardare esclusivamente quelli coperti da segreto istruttorio penale, perché formatisi in occasione di attività di indagine compiute dalla Polizia Giudiziaria, su delega del P.M., atti per i quali, in assenza di autorizzazione di quest’ultimo, è esclusa in radice l’ostensibilità.

Con la sentenza n. 11353/2017 il Tar Lazio differenzia il regime di accessibilità agli atti e ai documenti in possesso della Polizia locale in ragione dei diversi compiti svolti da essa, amministrativi o di polizia giudiziaria. Un limite all’acceso documentale, quindi, basato su un preventivo accertamento della tipologia di funzioni che riguarda l’oggetto della richiesta di ostensione.

Consulta la sentenza n. 11353/2017, Tar Lazio

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