Accesso a zona traffico limitato
La sospensione dell’efficacia delle disposizioni relative al noleggio con conducente, come previsto dall’art. 29, comma 1-quater, d.l. n.207 del 2008, comporta la piena applicabilità delle disposizioni previgenti, come gli artt. 3 e 11 della Legge n.21 del 1992. Durante il periodo di sospensione, gli esercenti del servizio di noleggio con conducente non possono godere di un libero accesso alle zone a traffico limitato, ma devono attenersi alle disposizioni vigenti e alle eventuali restrizioni previste dai regolamenti comunali. Le limitazioni al transito nelle ZTL per i veicoli adibiti al noleggio con conducente possono essere ammesse, purché non costituiscano un divieto sostanziale di accesso e siano giustificate dalla legittima discrezionalità amministrativa.
Corte di Cassazione Civile sez. II 17/3/2024 n. 6879
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