Accertamento della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (parte II)

Ai sensi dell’art. 187, comma 2, del codice della strada, gli organi di polizia stradale possono sottoporre tutti i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, anche se non sono evidenti sintomi o comportamenti riconducibili all’uso di sostanze stupefacenti.

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