Accertamento della guida in stato di ebbrezza

Non sussiste l’obbligo di dare l’avviso della facoltà dell’indagato di farsi assistere da un difensore di fiducia allorchè l’accertamento venga espletato a fini terapeutici e non sia unicamente finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza del soggetto indiziato per guida in stato di ebbrezza.

Consulta la sentenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *