Accertamento della guida in stato di ebbrezza
Non sussiste l’obbligo di dare l’avviso della facoltà dell’indagato di farsi assistere da un difensore di fiducia allorchè l’accertamento venga espletato a fini terapeutici e non sia unicamente finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza del soggetto indiziato per guida in stato di ebbrezza.
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