Abusivismo: per spianare un terreno è necessaria una concessione edilizia?

In materia di scavi, sbancamenti e livellamenti di terreo la giurisprudenza distingue tre distinte categorie:

  • Interventi finalizzati ad attività agricole;
  • Interventi finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli che incidono sul tessuto urbanistico del territorio;
  • interventi finalizzati a preparare il terreno per la realizzazione di un immobile. 

Escluso il primo caso, che vede come fine dell’opera attività agricole, è sempre necessario che il cittadino richieda ed ottenga una licenza edilizia prima di dare il via ai lavori di scavo e sbancamento. In caso contrario si configura il reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. 3801 (esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire ).

Il caso: realizzazione di un piazzale su un preesistente terreno agricolo

In assenza della concessione, costituisce un illecito eseguire interventi di scavo, sbanco e trasporto di materiale inerte, finalizzati a realizzare un piazzale in luogo di un terreno agricolo.  Questo genere di lavori infatti, pur non rientrando nel novero delle “edificazioni in senso stretto”, modifica permanentemente l’assetto materiale del suolo, cambiandone la destinazione d’uso. L’alterazione dell’andamento naturale dello terreno e delle sistemazioni idrauliche ed agrarie esistenti è motivazione sufficiente a giustificare la condanna.

Consulta la Sentenza n. 1308 del 12.01.2017 della Corte di Cassazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *