Abbandono rifiuti nell’esercizio di una attività economica

Il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 152 è configurabile  nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell’esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell’agente o della natura dell’attività medesima e nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell’esercizio di una attività economica di qualunque natura, non essendo circoscritto ai soli titolari di imprese che svolgono le attività di gestione di rifiuti di cui al comma primo della citata disposizione. Con tale motivazione la III sez.pen. della Corte di Cassazione con sentenza n.22451 del 22 Maggio 2019 ha rigettato il ricorso con cui si sosteneva la non imputabilità dell’imputato in quanto esso reato sarebbe stato configurabile solamente in caso di difetto dell’autorizzazione prescritta di cui il ricorrente era dotato.

 

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