Abbandono di animali
L’art. 727 del codice penale punisce il reato di abbandono di animali, nozione che comprende qualunque condotta di dolosa volontà di non tenere l’animale con sé o l’attuazione di comportamenti di inerzia e di violazione dei doveri di cura e di custodia del proprio animale, ma non prevede alcun obbligo penalmente sanzionato di denunciare lo smarrimento dell’animale.
Non integra il reato di cui all’art. 727 codice penale (maltrattamento di animali), neppure sotto la forma dell’abbandono, la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero per cani, atteso che gli animali ricoverati presso le strutture comunali non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, e che agli stessi nell’attesa della cessione a privati vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia. Deve pertanto escludersi la configurabilità del reato di abbandono di animali in caso di mancato ritiro di un cane dal canile municipale cui era stato in precedenza affidato dal proprietario. Ed infatti, si configura il reato in questione solo nel caso in cui il proprietario abbia affidato il proprio cane ad un canile privato, che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, sospenda i pagamenti o non effettui il ritiro dell’animale, qualora sia concretamente prevedibile (per l’inaffidabilità o per la mancanza di professionalità della struttura affidataria) che l’inadempimento possa determinare l’abbandono del cane da parte del canile.
Corte di Cassazione Penale sez. III 18/4/2024 n. 16168
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