Ingiunzione di pagamento: chiarimenti sulle modalità di utilizzo e sulle tempistiche
La procedura di recupero di somme dovute a titolo di contravvenzioni stradali (che non superino i 1.000€) attraverso l’ingiunzione di pagamento, è stata recentemente sdoganata dalla giurisprudenza. Una recente sentenza del Giudice di Pace di Taranto getta ulteriore luce sul procedimento, chiarendone alcune peculiarità.
L’iscrizione a ruolo deve sempre precedere l’ingiunzione
Per poter procedere alla riscossione coattiva del debito, prima di inviare l’ingiunzione di pagamento è indispensabile dare comunicazione all’automobilista moroso dell’avvenuta iscrizione a ruolo. Questa deve precedere di almeno 120 giorni l’invio dell’ingiunzione. Laddove queste tempistiche non dovessero essere rispettate o si procedesse all’invio congiunto di entrambe le comunicazioni il verbale di accertamento sarebbe da ritenersi nullo.
Consulta la sentenza n. 1220/16 del Giudice di Pace di Taranto
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