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Ingiunzione di pagamento: chiarimenti sulle modalità di utilizzo e sulle tempistiche
Dal 23.8.2011 i Comuni hanno a disposizione lo strumento dell’ingiunzione di pagamento per recuperare somme di denaro dovute all’ente a causa di multe non pagate. Prima dell’invio dell’ingiunzione però, è indispensabile inviare al debitore comunicazione dell’avvenuta iscrizione a ruolo
La procedura di recupero di somme dovute a titolo di contravvenzioni stradali (che non superino i 1.000€) attraverso l’ingiunzione di pagamento, è stata recentemente sdoganata dalla giurisprudenza. Una recente sentenza del Giudice di Pace di Taranto getta ulteriore luce sul procedimento, chiarendone alcune peculiarità.
Per poter procedere alla riscossione coattiva del debito, prima di inviare l’ingiunzione di pagamento è indispensabile dare comunicazione all’automobilista moroso dell’avvenuta iscrizione a ruolo. Questa deve precedere di almeno 120 giorni l’invio dell’ingiunzione. Laddove queste tempistiche non dovessero essere rispettate o si procedesse all’invio congiunto di entrambe le comunicazioni il verbale di accertamento sarebbe da ritenersi nullo.
Consulta la sentenza n. 1220/16 del Giudice di Pace di Taranto
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