Detenzione di sostanze stupefacenti

In materia di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità, di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e della conseguente determinazione della pena da infliggere in concreto in misura proporzionale all’offesa, il giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un’adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa).
Corte di Cassazione Penale sez. VI 9/4/2024 n. 14690

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