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Veicolo a noleggio e violazioni codice della strada
Giudice di Pace di Parma, 13/10/2017, n. 1099: il locatario a lungo termine del veicolo deve ricevere la notifica del verbale entro 90 giorni

Il caso. Un automobilista presentava opposizione ad una sanzione per violazione del C.d.S. accertata tramite strumenti elettronici e successivamente portata a conoscenza del presunto trasgressore tramite notifica del relativo verbale eccependo, tra l'altro, la tardiva notifica dell'atto di contestazione.

L'Ente accertatore replicava di aver inizialmente trasmesso il verbale al proprietario del veicolo per come risultava dai Pubblici Registri e solo successivamente, avendo ricevuto notizia che la vettura fosse in uso ad altro soggetto in virtù di contratto di locazione, faceva pervenire anche a quest'ultimo l'atto di accertamento e contestazione della sanzione.

Il Giudice accoglieva il ricorso affermando che: "... la Pubblica Amministrazione era fin da subito nella possibilità di individuare l'intestatario (effettivo utilizzatore) e di conseguenza, avrebbe potuto notificare direttamente alla ricorrente risultando dai pubblici registri e in particolare dall'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati. ..." e ciò in quanto il titolo traslativo del possesso della vettura, era stato regolarmente comunicato alle Autorità competenti in ossequio all'art. 94 comma 4 bis del C.d.S.

La pronuncia in esame consente di escludere con assoluta certezza l'applicabilità dello strumento previsto dall'art. 386 comma 1 del D.P.R. n. 495/1992 (c.d. "doppia notifica del verbale" con proroga dei termini) ai casi di infrazioni commesse dai locatari a lungo termine di veicoli. Questi ultimi infatti, saranno facilmente individuabili previa consultazione dell'Archivio Nazionale dei Veicoli curato dalla Motorizzazione Civile e pertanto dovranno ricevere nei 90 giorni dall'accertamento la notifica del verbale. Al contrario, la possibilità di eseguire una seconda notifica dell'atto di contestazione della violazione, con conseguente remissione in termini per la P.A., è riservato alle ipotesi in cui le informazioni presenti nei pubblici registri, ovvero quelle rilevabili dall'Archivio Nazionale dei Veicoli, non si rivelino corrispondenti alla reali situazioni giuridiche (errore o tardiva trascrizione).

Consulta la sentenza n. 1099/2017, Giudice di Pace di Parma


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