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Guida senza patente: assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
Tribunale di Napoli, sez. penale, 20/10/2017, n. 10475 n. 10475: salvo nonostante la recidiva reiterata
È salvo l’imputato di guida senza patente nonostante la recidiva reiterata.
Dal certificato penale del prevenuto emerge che le precedenti violazioni risalgono a prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 8/2016 che ha depenalizzato fra gli altri il reato ex articolo 166 C.d.S.
All’interessato non resta che pagare la sanzione amministrativa in base all’articolo 9, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 8/2016: atti trasmessi al prefetto.
Come chiarito dalla Cassazione, l’abolitio criminis si applica anche a tutte le ipotesi depenalizzate in cui la fattispecie base è sanzionata con la sola pena pecuniaria e invece la recidiva con quella detentiva: in base al principio del favor rei la nuova e più severa nozione di “ripetizione” si applica soltanto agli illeciti commessi dopo l’entrata in vigore del provvedimento legislativo che l’ha introdotta.
Consulta la sentenza n. 10475/2017, Tribunale di Napoli
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