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Guida in stato di ebbrezza: valido il risultato dellÂ’alcoltest anche se effettuato dopo unÂ’ora
Cassazione penale, sentenza 8/11/2017, n. 50973: tempi irrilevanti, automobilista condannato

Il caso. Automobilista ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza. I controlli vengono eseguiti rispettivamente settantasette e ottantasette minuti dopo che la vettura è stata fermata dalle forze dell’ordine.

Secondo l’imputato i tempi sono troppo lunghi per l’effettuazione dell’alcoltest, ma i risultati non sono comunque contestabili e sono sufficienti per la sua condanna.

Irrilevante, in sostanza, che «le due misurazioni per l’accertamento del tasso alcolemico nel sangue» – con risultati di 0,88 grammi per litro e 0,89 grammi per litro – siano state effettuate «a distanza di un’ora e 17 minuti e un’ora e 27 minuti» dal momento in cui l’uomo fermato era alla guida della propria vettura.

Per i Giudici è inutile il richiamo a presunte «variabili soggettive nelle tempistiche di assorbimento dell’alcool».

Secondo i magistrati va tenuto presente che «il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico» e una prova significativa è data dall’«esito di un accertamento strumentale che replichi le cadenze e le modalità previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento».

In sostanza, «il mero dato costituito dal lasso temporale decorso tra la conduzione del veicolo e l’effettuazione delle prove alcolimetriche» non è sufficiente, spiegano i giudici, per mettere in dubbio i risultati che attestano «la guida in stato di ebbrezza».

Consulta la sentenza n. 50973/2017, Cassazione penale


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