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Investimento pedone: c’è concorso di colpa se attraversa, nottetempo, in zona priva di strisce pedonali
Cassazione civile, ordinanza 20/11/2017, n. 27524: per il risarcimento conta anche lo stato anteriore del danneggiato
Il fatto. Un pedone veniva investito da un autoveicolo a noleggio e regolarmente assicurato, guidato da un soggetto regolarmente abilitato alla guida.
Il Tribunale di Cosenza accoglieva la domanda della parte lesa e condannava i convenuti (la società di noleggio proprietaria del veicolo, la società che aveva preso a noleggio il veicolo e l’impresa assicuratrice) in solido al pagamento del risarcimento dei danni.
L’impresa assicuratrice proponeva ricorso e la Corte d’Appello di Catanzaro accoglieva l’impugnazione riconoscendo un concorso di colpa del soggetto investito e una sovrastima del danno.
Il soggetto leso dall’incidente proponeva ricorso in Cassazione lamentando, l’errata individuazione del concorso di colpa nonché la mancata dimostrazione dello stesso ed infine, la presenza del rapporto causa-effetto tra il sinistro ed i disturbi psichici sofferti dalla vittima.
La Suprema Corte ribadisce che la «condotta concausativa del danno» è una questione di fatto non censurabile in sede di legittimità e lo stesso vale per l’assenza di prova asserita dalla ricorrente.
I Giudici di merito hanno applicato correttamente le norme del codice della strada, poiché risulta dagli atti che il pedone abbia attraversato la strada, di notte, in zona sprovvista di strisce pedonali e che, ai sensi dell’art. 190, comma 5, C.d.S., non avrebbe dato precedenza al conducente che sopraggiungeva.
Nella quantificazione del danno alla salute deve considerarsi «sia la differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato dopo (il fatto illecito) e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile».
Giusta quindi la diminuzione della quantificazione del danno effettuata dalla Corte distrettuale, posto che la ricorrente era già affetta dai disturbi invocati. Il ricorso è rigettato.
Consulta l’ordinanza n. 27524/2017, Cassazione civile
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