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Ubriaco in bicicletta e senza giubbotto “salvavita”: condannato
Cassazione penale, sentenza 23/11/2017, n. 53275: fatale il tamponamento ed il prelievo ematico
Ubriaco alla guida della propria bici «in ora notturna e fuori dal centro abitato» senza indossare «il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità», il ciclista non era stato visto dal conducente di un ciclomotore che, sopraggiungendo da dietro, lo aveva tamponato.
A rendere più grave la sua posizione, poi, anche il prelievo ematico effettuato in ospedale dopo l’incidente, prelievo che aveva permesso di riscontrare un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge.
Per i Giudici della Cassazione sono evidenti le colpe del ciclista, la violazione del codice della strada compiuta dal ciclista, che a causa delle proprie condotte, cioè l’essersi messo alla guida del velocipede dopo aver bevuto e senza giubbotto ‘salvavita’, ha provocato l’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto anche un ciclomotore.
Definitiva la condanna a 12 mesi di arresto e al pagamento di 3mila e 300 euro di ammenda.
Consulta la sentenza n. 53275/2017, Cassazione penale
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