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Multe: l’ente non può richiedere la riscossione della sanzione per violazione del C.d.S. ex legge 689/81 oltre i cinque anni di prescrizione dall’evento
Tribunale di Messina, 11/4/2017, n. 1037: la prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione amministrativa

L’agenzia di riscossione presenta ricorso alla decisione del giudice di pace di accogliere l’opposizione alla sanzione amministrativa perché la prefettura aveva omesso di dimostrare la regolarità della notifica del verbale presupposto alla cartella di pagamento, a fronte della deduzione del ricorrente secondo cui detto verbale non gli fosse mai stato notificato. Il giudice di pace ha riconosciuto la fondatezza dell’eccezione di prescrizione del diritto a conseguire la somma indicata in verbale, per avere notificato l’intimazione di pagamento opposta dopo nove anni dalla notifica della cartella prodromica. Il giudice appellato conferma la decisione di primo grado.

La legge n. 689/1981 «stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla stessa legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione amministrativa, ciò perché il diritto di credito dell’amministrazione alla somma di danaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione, la quale si pone come fonte dell’obbligazione, mentre l’ordinanza di pagamento ha l’effetto di determinare la somma dovuta».

Consulta la sentenza n. 1037/2017, Tribunale di Messina


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