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Sosta e circolazione dei veicoli
Cassazione civile, ordinanza 14/12/2017, n. 30075: l’assicurazione copre i danni conseguenti alla circolazione o alla sosta della moto purché non conseguenti alla condotta distratta e colpevole del danneggiato
Il fatto. Il ricorrente cerca di ottenere un risarcimento per le lesioni subite in occasione di un sinistro, occorsogli mentre era intento a parcheggiare il motoveicolo, di proprietà della moglie, che, mal sistemato sul cavalletto, accidentalmente gli cadeva addosso, ferendolo al ginocchio. Tale richiesta di risarcimento, accolta in primo grado, veniva rigettata in appello.
Avverso tale ultima decisione, l’attore proponeva ricorso per Cassazione, invocando l’esclusiva responsabilità del proprietario del motoveicolo ex art. 2054, comma 4, c.c., per difetto di manutenzione del mezzo, circostanza che lo avrebbe esonerato da ogni corresponsabilità, giustificandone le pretese risarcitorie.
La Cassazione nell’interpretazione dell’art. 2054 c.c., in tema di circolazione dei veicoli e connesse responsabilità, si comprende come l’ambito di applicazione della citata norma non sia solo la circolazione in senso stretto, connotata dal carattere della dinamicità, ma anche la sosta, avente di per sé natura statica, laddove quest’ultima possa interferire con la circolazione di altri veicoli o delle persone, creando un potenziale pericolo per l’incolumità di terzi ed onerando il proprietario, il conducente e tutti gli altri soggetti indicati dall’art. 2054 c.c., della responsabilità per gli eventuali pregiudizi ad essi arrecati.
La Suprema Corte, inoltre, ha ritenuto opportuno specificare anche che, in caso di sinistro, la sosta può essere equiparata alla circolazione del veicolo soltanto se esso vi sia eziologicamente collegato, pertanto, pur essendo indubbio che la sosta di un veicolo a motore possa essere astrattamente ricompresa nel concetto di circolazione, è necessario stabilire se la causa del sinistro sia eziologicamente collegabile ad essa.
Nel caso di specie, quindi, essendo stato accertato che il sinistro e le sue conseguenze dannose erano da ricondurre esclusivamente alla condotta concretamente tenuta dall’attore-ricorrente che, distrattamente, aveva causato autonomamente la caduta del motoveicolo dal cavalletto, quando lo stesso non era circolante, le relative pretese risarcitorie non potevano trovare accoglimento, proprio perché incardinate su presupposti giuridici non pertinenti.
Consulta la sentenza n. 30075/2017, Cassazione civile
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