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Tutor e obbligo di taratura
Cassazione civile, ordinanza 11/01/2018, n. 533: il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura
Il caso. Il signor F.V.S. proponeva opposizione al verbale di accertamento dell’infrazione stradale per eccesso di velocità.
In particolare si contesta l’erroneità del rito seguito nel giudizio di appello e la nullità della citazione; la tardività dell’eccezione con cui la Prefettura, soltanto in appello, aveva contestato la mancata coltivazione della querela di falso del verbale di contestazione; la ritenuta infondatezza da parte del Tribunale della contestazione dell’assenza di presegnalazione della postazione di controllo sulla base dell’attestazione, contenuta nel verbale, dell’esistenza di appositi cartelli; l’erroneità dell’affermazione del giudice di appello secondo cui non sarebbe obbligatoria la revisione e la taratura periodica del sistema di rilevamento di velocità del c.d. “tutor”. La Corte accoglie solo quest’ultima doglianza, rigettando le restanti.
La sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del codice della strada "nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura".
Pertanto, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura.
Consulta l’ordinanza n. 533/2018, Cassazione civile
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