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Sinistro stradale: l’assenza del segnale di ‘Stop’ non ha rappresentato un fattore causale
Cassazione civile, ordinanza 18/1/2018, n. 1103: nessuna responsabilità da parte del Comune

Il caso. A seguito di un incidente lungo una strada di un piccolo paese del Lazio, e precisamente ad un incrocio in cui era stato all’improvviso rimosso il segnale di ‘Stop’, sotto accusa non solo i conducenti, ma anche il Comune, per la rimozione del segnale.

Quest’ultimo elemento spinge le due persone danneggiate a chiedere un risarcimento anche all’ente locale, ritenendolo responsabile, almeno in parte.

La Cassazione respinge il ricorso ribadendo che «l’assenza del segnale di ‘Stop’ non ha rappresentato un fattore causale del sinistro, giacché i conducenti devono comunque adottare la massima prudenza quando impegnano un crocevia», a prescindere dal fatto che «vi sia o non vi sia il segnale di ‘Stop’».

Di conseguenza, è esclusa qualsiasi connessione tra l’omissione ascritta al Comune e l’incidente verificatosi all’incrocio.

Consulta la sentenza n. 1103/2018, Cassazione civile


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