MAGGIOLI EDITORE - Polnews


Divieto di circolazione mediante pattini o altri «acceleratori di velocità» anche alle aree di parcheggio
Cassazione penale, sentenza 19/1/2018, n. 2342: concorso di colpa

Il caso. Il Giudice di Pace di Pescara dichiarava l’imputata responsabile del delitto di lesioni personali colpose per aver investito una ragazzina che pattinava presso un’area di parcheggio nella quale l’imputata era entrata senza porre la dovuta attenzione.

L’imputata ricorre in Cassazione per la violazione degli artt. 590 c.p. e 190, comma 8, C.d.S. in quanto il sinistro è avvenuto mentre la parte offesa stava pattinando in una zona vietata perché destinata esclusivamente al transito dei veicoli e non nell’area di parcheggio, come invece sostenuto erroneamente dal GdP.
La Corte di legittimità ritiene fondato il ricorso sottolineando come la sentenza impugnata sia viziata sin dalle premesse in cui «sostiene che l’attività di pattinaggio svolta dalla persona offesa M.M. all’interno dell’area di parcheggio sia legittima».

L’art. 190 C.d.S., nel disciplinare i comportamenti dei pedoni, prevede al comma 8 che «la circolazione mediante tavole, pattini o altri acceleratori di andatura è vietata sulle carreggiate delle strade», mentre il successivo comma 9 recita «È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti».

Secondo la Corte si verificano «le stesse situazioni di rischio che giustificano il divieto di transito di “acceleratori di velocità” nelle carreggiate e nei siti destinati ai pedoni», estendendo così il divieto di pattinaggio anche all’area di parcheggio proprio per l’omogeneità dei fattori di rischio che caratterizzano tale area.

In conclusione, visto che l’attività svolta dalla persona offesa al momento dell’incidente risulta contraria all’art. 190 C.d.S., assumendo dunque rilevanza ai fini dell’eventuale concorso di colpa, e che la sentenza impugnata risulta carente nella descrizione dell’evento ma anche nell’accertamento del comportamento colposo dell’imputata, la Corte annulla la sentenza con rinvio al Giudice di Pace per un nuovo esame della vicenda.

Consulta la sentenza n. 2342/2018, Cassazione penale


www.polnews.it