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Diritto di accesso ai documenti amministrativi
TAR Sardegna, sez. II, 18/10/2013, n. 654 - Limiti al diritto di accesso – rilevanza penale dei fatti accertati dall’amministrazione procedente – fattispecie relativa ad abusi edilizi contestati nel corso di un ordinario controllo amministrativo
Il diritto di accesso non trova automaticamente ostacolo nella rilevanza penale dei fatti accertati dall’amministrazione procedente, dovendosi distinguere in base al contesto in cui si è svolta la relativa attività amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 29.1.2013, n. 547). Difatti il limite del segreto istruttorio opera soltanto sugli atti che l’amministrazione abbia adottato in esecuzione di una delega dell’autorità giudiziaria, nonché sulle comunicazioni di notizie di reato operate nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria attribuite agli organi amministrativi procedenti; viceversa laddove la notitia criminis sia stata acquisita nello svolgimento delle normali funzioni amministrative dell’ente non si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329 c.p.p., per cui la normativa in materia di accesso ai documenti opera normalmente, né questa conclusione trova ostacolo nella natura sanzionatoria della procedura in esame, giacché la normativa sull’accesso non contempla una limitazione correlata alla suddetta tipologia procedimentale. Ne consegue che è illegittimo il diniego di accesso alla documentazione relativa agli atti di una procedura sanzionatoria avviata nei confronti del soggetto istante per violazioni di carattere edilizio comportanti l’avvio di un procedimento penale, accertate nel corso di un ordinario controllo amministrativo.
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