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Targa modificata
Cassazione penale, sentenza 15/1/2018, n. 1386: distinzioni tra contraffazione e uso
Le ipotesi previste dall'art. 100 del Codice della strada ai commi 12 e 14 si distinguono in quanto la prima disposizione sanziona in via amministrativa l'atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all'agente la contraffazione, mentre la seconda, con il riferimento alle disposizioni del codice penale, artt. 477 e 482 c.p., come contestato nella specie, sanziona la contraffazione della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo.
Nel caso di specie, è pacifico che l'imputato avesse provveduto alla modificazione della sequenza numerica della targa della sua autovettura al fine specifico di porla in circolazione con i dati di identificazione alterati, giacché l'autovettura di proprietà dell'odierno imputato era guidata proprio da quest'ultimo al momento dell'accertamento della contestata contraffazione.
Deve pertanto riaffermarsi il principio secondo cui integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.), la condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura.
Consulta la sentenza n. 1386/2018, Cassazione penale
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