MAGGIOLI EDITORE - Polnews
Legge di stabilitÃ
Legge 27.12.2013 n. 147 (G.U. 27.12.2013, n. 302, S.O. n. 87) - Confermata la proroga della facoltà per i comuni di avvalersi di Equitalia per la riscossione coattiva, sino a 31 dicembre 2014 e la sanatoria sugli interessi per le cartelle di pagamento. Per ora niente ripartizione dei proventi anche sulle strade ANAS
Questi i due emendamenti analoghi proposti dal Governo e dall'On. Meta circa la ripartizione dei proventi per violazioni in tema di superamento dei limiti di velocità. Per il momento non sono passati, ma sono un segno evidente di cosa il governo pensa dei comuni e degli accertamenti mediante strumenti elettronici.
Dopo il comma 40, inserire il seguente:
40-bis. All'articolo 142, comma 12-bis, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il 50 per cento dei proventi delle sanzioni derivanti dagli accertamenti di cui al presente comma sulle strade ed autostrade in gestione diretta di ANAS Spa sono destinati alla stessa, in via prioritaria, ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, in via residuale, quali contributi in conto impianti, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale ed autostradale ad essa assentita, da utilizzarsi prioritariamente nella regione in cui sono effettuati gli accertamenti. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*1. 3429. IX Commissione.
Dopo il comma 40, inserire il seguente:
40-bis. All'articolo 142, comma 12-bis, decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Il 50 per cento dei proventi delle sanzioni derivanti dagli accertamenti di cui al presente comma sulle strade ed autostrade in gestione diretta di ANAS Spa sono destinati alla stessa, in via prioritaria, ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 192, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché, in via residuale, quali contributi in conto impianti, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale ed autostradale ad essa assentita, da utilizzarsi prioritariamente nella Regione in cui sono effettuati gli accertamenti. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*1. 558. Meta.
Quanto alla riscossione tramite cartella esattoriale, dalla data fissata in prima battuta dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e, da ultimo prorogata “inderogabilmente” al 31 gennaio 2013 ad opera del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (1), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, si è passati alla nuova proroga al 31 dicembre 2014, prevista dal comma 420 (2) dell’articolo unico della legge di stabilità per il 2014, licenziato dal Senato e confermato dalla Camera per la probabile approvazione finale, di nuovo in Senato.
Quindi, tanta apprensione per nulla, visto che i comuni più attenti si erano già organizzati per la riscossione alternativa, cioè quella mediante la così detta ingiunzione fiscale, disciplinata dal modernissimo Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e ciò nella logica che in Italia attendere la novità dell’ultimo minuto paga sempre, vista l’incertezza anche dei termini che il legislatore si cura di definire inderogabili.
Altra novità già discussa è una sorta di mini-condono (anche se tale definizione non è gradita dal Governo) disciplinato dai commi 424 e seguenti (3), che riguarderà i ruoli emessi anche dai comuni e affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2013.
Per questi i debitori potranno estinguere l’obbligazione senza dover corrispondere gli interessi e, pertanto, saranno ammessi al pagamento di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, oltre all’aggio e le spese dovuti al concessionario.
Da notare che, nonostante su alcuni siti sia apparsa la notizia che il debitore è tenuto a pagare solo il 100% della sanzione iscritta a ruolo, oltre all’aggio dovuto al concessionario, in realtà non si parla della cancellazione delle maggiorazioni semestrali del 10% (argomento peraltro assai discusso in questo periodo (4)), ma unicamente della cancellazione degli interessi dovuti, quando ormai è ius receptumche le maggiorazioni costituiscono una vera e propria sanzione, ben diversa, quindi, dagli interessi e che, per questo, dovrebbero intendersi escluse dal condono in quanto ricomprese nella somma iscritta a ruolo.
Per far sì che l’agevolazione sia conosciuta da chi avrà diritto a fruirne, gli agenti della riscossione dovranno informare i debitori entro il 30 maggio 2014, mediante posta ordinaria che, entro il 30 giugno 2014, potranno sottoscrivere un’apposita dichiarazione con la quale avvalersi del beneficio, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme dovute; l’importo dovrà essere poi versato entro il 16 settembre 2014.
------------
(1) Testo in vigore dal: 8-6-2013 al: 21-6-2013
2-ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013)).
Testo in vigore dal: 22-6-2013
((2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.))
(2) 420. Al comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
(3) 424. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:
a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;
b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
425. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.
426. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 424 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.
427. A seguito del pagamento di cui al comma 426, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.
428. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.
428-bis. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 424 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.
428-ter. Le disposizione di cui ai commi da 424 a 428- bis si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
(Fonte: www.vigilaresullastrada.it - G.Carmagnini)
www.polnews.it