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Incidente stradale e pari responsabilità
Cassazione civile, ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3696: presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2 c.c.

In caso di scontro tra veicoli senza guida di rotaie, il conducente responsabile è obbligato a risarcire il danno prodotto alle persone o alle cose dalla circolazione del veicolo, salvo non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Tale ipotesi di identica responsabilità, tuttavia, risulta avere carattere residuale in considerazione del fatto che la stessa risulta applicabile solo allorquando appare impossibile accertare effettivamente il grado di colpa di ciascuno dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro, atteso che siffatta presunzione ha carattere meramente sussidiario.

Siffatta indagine è devoluta al giudice di merito il quale, in sentenza, dovrà in maniera chiara, oltre che logica, indicare le fonti del proprio convincimento.

Consulta l’ordinanza n. 3696/2018, Cassazione civile


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