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CID: ha valore confessorio solo se firmato dal proprietario del veicolo assicurato
Cassazione civile, sentenza, 20 febbraio 2018, n. 4010: il danneggiato ha l'obbligo di convenire in giudizio oltre alla compagnia di assicurazioni, anche il proprietario del veicolo
Il codice delle assicurazioni private prevede all'art. 143 la denuncia di sinistro, per cui, nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari, sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il modello di contestazione amichevole di incidente (CID o CAI). Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Tale modello, per assumere pieno valore confessorio, deve essere sottoscritto dal conducente del veicolo che sia, tuttavia, anche proprietario dello stesso.
Il danneggiato ha l'obbligo di convenire in giudizio oltre alla compagnia di assicurazioni, anche il proprietario del veicolo, atteso che, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., la decisione in questi casi non può che pronunciarsi nei confronti di più parti, quali appunto l'assicuratore ed il proprietario che, pertanto, deve essere necessariamente convenuto nello stesso processo.
Il conducente, qualora non rivesta contestualmente anche la qualità di proprietario, è un mero litisconsorte facoltativo, ex art. 103 c.p.c., vale a dire che lo stesso può anche essere citato in giudizio ma che, tuttavia, non esiste alcun obbligo in tal senso, al pari dello stipulante il contratto di assicurazione qualora sia persona diversa tanto dal proprietario quanto dal conducente del veicolo.
Consulta la sentenza n. 4010/2018, Cassazione civile
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