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Opposizione verbale di accertamento violazione del C.d.S.: competenze
Cassazione civile, ordinanza 23/2/2018, n. 4425: è competente il Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa l'infrazione accertata

Il fatto. Il Giudice di Pace di Sinopoli veniva chiamato ad esprimersi in merito all’opposizione avente ad oggetto un verbale dei Carabinieri che avevano contestato all’opponente la violazione dell’art. 116, comma 15 e 17, C.d.S. (guida senza patente) poiché aveva consentito al figlio minorenne di mettersi alla guida della propria auto senza essere munito della patente. Il GdP dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale territorialmente competente, che, dopo la riassunzione del ricorso da parte dell’opponente, propone d’ufficio regolamento di competenza.

La Corte chiarisce che le opposizioni alla ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto in materia di violazioni del codice della strada ex art. 204 c.d.s. «il criterio di riparto della competenza è fondato sul valore della lite per cui sarebbero attribuite al Tribunale le cause di opposizione ad ordinanza-ingiunzione in cui è stata applicata una norma sanzionatoria che preveda una sanzione edittale nel massimo di importo superiore ad €15.493,00, ovvero, le cause in cui la norma sanzionatoria applicata non preveda un massimo edittale, ma sia stata irrogata in concreto una sanzione pecuniaria superiore all’importo indicato, mentre avuto riguardo alle “opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada” di cui agli artt. 204-bis d.lgs. n. 285/1992 e 7 d.lgs. n. 150/2011, esse rimangono attribuite alla competenza esclusiva per materia – senza alcun limite di valore né di natura accessoria della sanzione – al giudice di pace del luogo ove è stata commessa l’infrazione accertata».
La Corte dichiara dunque la competenza del Giudice di Pace di Sinopoli.

Consulta la sentenza n. 4425/2018, Cassazione civile


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