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Sinistro stradale
La confessione contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro non ha valore di piena prova, ma deve essere liberamente valutata dal giudice - Ordinanza Corte di Cassazione, sez. VI civile, 23/1/2014, n. 1394
L'eventuale confessione, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro sottoscritto dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come tale - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione della regola racchiusa nell'art. 2733 cod. civ., comma 3, secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la capacità probatoria della confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, affidata alla prudente valutazione del giudice (Cass. civ., sez. unite, 5 maggio 2006, n. 10311, cit.; Cass. civ., sez. 3, 25 gennaio 2008, n. 1680).
La norma di cui all'art. 2739 cod. civ. (divieto di deferimento del giuramento su fatti illeciti) trova il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo di responsabilità non soltanto penale, ma anche civile od amministrativa, sì che la locuzione "fatto illecito" (che ha sostituito quella di "fatto delittuoso" contenuta nell'art. 1364 del codice previgente) va intesa nella sua (più ampia) portata di atto contrastante con norme imperative, di ordine pubblico, di buon costume o, comunque, turpe o riprovevole secondo la coscienza collettiva del tempo (Cass. 12866/2009).
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