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Riprese video ai fini dell’accertamento di un reato
Le videoregistrazioni in luoghi pubblici, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 c.p.p., mentre le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria rientrano nell’attività investigativa non ripetibile, sono soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 c.p.p. e possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento - Corte di Cassazione sez. IV penale, 22/11/2013, n. 46758

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