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La divulgazione della motivazione del licenziamento da parte del datore di lavoro può ledere limmagine del lavoratore che perciò ha diritto al risarcimento del danno. Il pregiudizio può essere provato anche mediante presunzioni, massime di comune esperienza o fatti notori - Corte di Cassazione, sez. lavoro, 28/2/2014, n. 4854
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