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Automobilista muore a causa dell'allagamento del sottopasso: dirigente comunale condannato per omicidio colposo
Cassazione penale, sentenza 28/2/2018, n. 9161: l'imprudenza alla guida del conducente non può ritenersi causa del sinistro
Il caso. La Corte d’appello confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti dell’imputata, dirigente comunale, che era stata ritenuta responsabile dell’omicidio colposo di un utente della strada e cagionato, in particolare, a causa di un allagamento di un sottopasso stradale sotto il quale la vittima transitava. L’accesso al sottopasso non era stato impedito tramite alcun tipo di barriera e ciò sebbene fosse nota l’insufficienza dell’impianto di smaltimento delle acque piovane e si fossero già verificati in loco gravi episodi di auto bloccate.
L’imputata era dirigente dell’Ufficio tecnico lavori pubblici del Comune pugliese e, precisamente, le si addebitava di aver cagionato la morte per negligenza, imprudenza o imperizia a titolo di omissione per non aver assolto all’obbligo di prevenzione del pericolo scaturente dall’allagamento.
Anche le autorità preposte alla sicurezza stradale devono prevedere la possibile condotta imprudente e inosservante degli utenti della strada e, pertanto, adottare apposite misure di sicurezza anche in caso di eventi atmosferici; nessuna efficacia causale può essere attribuita all’imprudenza alla guida da parte della vittima quando la condotta colposa dell’utente della strada sia da ricondurre proprio alla mancanza di cautele che, qualora adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del conducente.
Consulta la sentenza n. 9161/2018, Cassazione civile
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