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Rifiuto di sottoporsi all'alcoltest
In caso di rifiuto di sottoporsi al test per la guida in stato di ebbrezza, da parte di chi abbia provocato un incidente stradale, è prevista la doppia pena dellarresto e dellammenda; alla violazione conseguono inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo salvo che questo appartenga a persona estranea alla violazione - Corte di Cassazione, sez. IV penale, 11/4/2014, n. 16055
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