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Sospensione autorizzazione discoteca
È legittimo il provvedimento con il quale il Questore, a seguito di accertamento della presenza nel locale di un numero di persone superiore alla capacità massima consentita, disponeva la sospensione dell’autorizzazione all’intrattenimento danzante per giorni sette. T.A.R. Bologna, sez. I, 20/6/2014, n. 658

1. La natura cautelare e di immediato presidio alle condizioni di ordine pubblico e di sicurezza, peculiare del procedimento previsto dall’art. 100 t.u.l.p.s., esclude per ragioni di intrinseca celerità l’obbligo di preventivo avviso di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990 (v. Cons. Stato, sez. VI, 19.8.2009, n. 4986).

2. È legittimo il provvedimento con il quale il Questore, a séguito di un accertamento operato presso una discoteca – da cui era risultato che alle ore 2,00 erano presenti 366 avventori a fronte di una capienza massima consentita di 225 persone (coma da agibilità a suo tempo concessa con licenza comunale) – imputava al gestore di non avere adottato le misure necessarie ad evitare rischi per i clienti in caso di emergenza e, in ragione di ciò, a tutela della sicurezza pubblica, disponeva la sospensione dell’autorizzazione all’intrattenimento danzante per giorni sette, ai sensi dell’art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 773 del 1931 (v. decreto 1.3.2010, n. 6).
Come è stato invero più volte osservato (v., tra le altre, TAR Campania, Napoli, sez. III, 8.6.2010, n. 13047), la fattispecie normativa in esame non richiede necessariamente che siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che vi sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, ma ammette e consente questa misura di prevenzione in ogni caso in cui l’esercizio costituisca comunque un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, trattandosi di misura di prevenzione volta ad impedire l’accadimento di fatti capaci di turbare o anche solo di esporre a pericolo la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico; appare evidente, in effetti, che anche il superamento della capienza consentita pone di per sé a rischio la sicurezza degli avventori, i quali vedono messa in pericolo la loro incolumità da un concentrarsi eccessivo di persone in spazi ristretti e dalla difficoltà di ordinato deflusso e movimento delle stesse in presenza di sopraggiunte e imprevedibili situazioni di emergenza.
Né la Questura si è appropriata di competenza facente capo ai comuni. Gli atti previsti dall’art. 100 t.u.l.p.s., in realtà, non rientrano tra i compiti di polizia amministrativa trasferiti alle regioni ed ai comuni ai sensi del d.P.R. n. 616 del 1977 e del d.lgs. n. 122 del 1998, venendo in considerazione competenze e funzioni relativi ad ambiti che, in quanto afferenti a situazioni suscettibili di arrecare un grave pregiudizio alla pubblica incolumità, riguardano la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica e per questo erano e sono rimasti riservati allo Stato (v., ex multis, TAR Lombardia, Milano, sez. III, 12.2.2010, n. 393).

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