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Scorrimento di graduatorie concorsuali
È legittimo lo scorrimento della graduatoria ancora aperta degli idonei al concorso per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo presso il comune, visto che i posti con essa coperti si sono resi disponibili dopo la conclusione della procedura, a causa di pensionamenti avvenuti in epoca successiva - Consiglio di Stato, 27/8/2014, sez. V, n. 4361
1. L’ordinamento esprime infatti un deciso favore per lo scorrimento della graduatoria, quale modalità di reclutamento rispetto al quale la mobilità è recessiva. La finalità della complessiva disciplina è quella, necessitata dalla congiuntura economica e di finanza pubblica sopra descritta, di contenere la spesa per strutture amministrative e di razionalizzare l’uso delle risorse umane ed economiche. Per questo il legislatore richiede che i posti resisi (fisiologicamente) vacanti in seguito all’espletamento di un concorso siano prioritariamente coperti attingendo da questa. Per le stesse ragioni, come già affermato nella più volte citata pronuncia n. 4329/2012, “l’unico limite allo scorrimento della graduatoria è che non si tratti di posti di nuova istituzione o trasformazione”, stante il divieto di scorrimento “per i posti istituiti o trasformati”, previsto dall’art. 91, comma 4, t.u.e.l. Con tale previsione normativa il legislatore ha infatti inteso impedire che successivamente all’espletamento di concorsi pubblici gli enti locali diano vita a posizioni funzionali ad hoc, da ricoprire attingendo alla graduatoria finale. Il divieto colpisce le modifiche alle dotazioni organiche o altre di carattere organizzativo in aumento, le quali, proprio perché effettuate a fronte di una graduatoria concorsuale “aperta”, nell’ambito della quale sono noti i nominativi degli idonei all’assunzione, possono prestarsi a deprecabili favoritismi anziché essere ispirate da effettive esigenze funzionali. Non sono per contro vietate le riduzioni alle dotazioni organiche, anzi le stesse sono incoraggiate dal legislatore.
2. Tra l’utilizzo dello scorrimento della graduatoria e quello della mobilità volontaria il legislatore ha dato comunque preferenza al primo metodo di reclutamento, per la maggiore celerità con cui lo stesso consente di addivenire all’assunzione (Cons. Stato, sez. V, 17.1.2014, n. 178). Nessun obbligo di motivazione è ravvisabile nei confronti della decisione dell’amministrazione di ricorrere allo scorrimento della graduatoria anziché alla mobilità, una volta chiarito che la prevalenza di quest’ultima è configurabile a mente del più volte ricordato art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001 solo per le nuove procedure concorsuali.
3. Per le amministrazioni la copertura delle vacanze venutesi a creare nell’organico, tanto mediante attingimento a graduatorie di concorsi già espletati, quanto attraverso procedure di mobilità, non costituisce un obbligo per le amministrazioni, ma un’esigenza connessa al buon andamento degli uffici e dei servizi, in relazione alla quale le stesse sono titolari di ampi poteri di apprezzamento discrezionale, i quali devono essere ponderati con i vincoli normativi e di finanza pubblica posti dalla normativa primaria e dalla programmazione interna. Il quale potere discrezionale, se come visto finora può condurre anche ad una riduzione della percentuale di copertura dei posti in organico, può del pari estrinsecarsi attraverso il reclutamento di personale mediante graduatorie concorsuali relative ad uno specifico profilo professionale per coprire posizioni funzionali relativi ad altri profili, nell’ambito di un giudizio di compatibilità tra i relativi requisiti culturali ed attitudinali che l’amministrazione è certamente deputata a svolgere.
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