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Come avviene il computo dei periodi di congedo parentale, fruiti in modo frazionato, nel caso di un dipendente che utilizzi tale istituto dal martedì al giovedì e delle ferie il lunedì e il venerdì? L'ARAN risponde con l'orientamento applicativo del 9/1/2015
R. In via preliminare si rammenta che l’istituto delle ferie deve essere fruito secondo i criteri dettati dall’art. 16 del CCNL del 16.05.1995, come integrato dall’art. 34, comma 2, del CCNL del 16.02.1999. In particolare, la disciplina contrattuale prevede che possano essere concesse solo qualora compatibili con le esigenze organizzative dell’amministrazione, che è tenuta a valutare le proprie necessità, e solo successivamente può autorizzarne la fruizione. Infatti, le predette disposizioni contrattuali prevedono specificamente che le ferie possono essere fruite “nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente”.
Diversamente, nel caso del congedo parentale previsto dall’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, il dipendente è titolare di un vero e proprio diritto potestativo alla fruizione dello stesso, per cui non si tratta di assenze che devono essere autorizzate discrezionalmente dall’amministrazione.
Per quanto riguarda le modalità di computo del congedo parentale, l’art. 10, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 prevede che i relativi periodi “nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.
In sostanza, in base a tale clausola contrattuale, se tra due periodi di congedo parentale non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati come congedo parentale anche i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi. In relazione alla suddetta regolamentazione le ferie non possono essere considerate rientro al lavoro.
Tratto da: www.aranagenzia.it
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