MAGGIOLI EDITORE - Polnews


Tuning: azzerata la multa
Cassazione civile, sentenza 23/4/2018, n. 9988: il dispositivo, seppur non omologato, non aveva modificato le qualità funzionali del veicolo, come velocità, rumorosità ed emissioni

Automobilista beccato con una vettura che presentava il silenziatore del terminale di scarico non a norma.

Nello specifico, il riferimento è all’«aver cambiato tipo di silenziatore», ossia la parte terminale dello scarico dell’auto, «installandone uno non omologato», contrariamente a quanto previsto dall’art. 78 C.d.S.. E questo elemento è valutato come sufficiente, prima dal Giudice di pace e poi dai Giudici del Tribunale, per ritenere legittimo il «verbale» firmato dai carabinieri.

La situazione si ribalta in Cassazione, infatti, secondo i Giudici non è particolarmente grave la scelta di «sostituire il silenziatore del terminale di scarico», a patto però che «tale dispositivo di equipaggiamento non abbia determinato un aumento della velocità, della rumorosità o delle emissioni inquinanti del veicolo rispetto a quelle indicate nella carta di circolazione».

Nel caso di specie ci si trova di fronte all’inserimento di «un dispositivo di equipaggiamento non omologato» ma che «non determina alcuna modifica di determinate qualità funzionali» del veicolo, è più corretto applicare l’art. 72 C.d.S., che prevede una multa che può andare da un minimo di 84 euro a un massimo di 335 euro per l’automobilista che circola con un veicolo che presenta «un dispositivo non conforme».

Annullato di conseguenza il verbale consegnato all’automobilista, che, alla luce di quanto messo per iscritto i carabinieri, si era visto contestare la violazione dell’articolo 78 C.d.S.

Consulta la sentenza n. 9988/2018, Cassazione civile


www.polnews.it