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Pass invalidi
Falsifica il pass invalidi della madre per le ZTL senza farlo valere come originale: non si configura il reato di falso in quanto la copia, pur avendo la funzione di assumere l'apparenza dell'originale, mantiene tuttavia la sua natura di mera riproduzione - Corte di Cassazione Penale, 7/5/2015, n. 19040

Automobilista espone sul lunotto della propria autovettura la fotocopia di un permesso per invalidi, relativo alla propria madre, per l'accesso alla zona cittadina di traffico limitato.
Accusato del reato di contraffazione, viene assolto dalla Corte di Cassazione: "l'alterazione della copia fotostatica di un documento, priva di attestazione di autenticità, esibita come tale e senza farla valere come originale, non integra il delitto di falsità materiale; ciò in quanto la copia, pur avendo la funzione di assumere l'apparenza dell'originale, mantiene tuttavia la sua natura di mera riproduzione e non può acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del documento originale, se non attraverso l'attestazione di conformità legalmente appostavi". 

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