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Obbligo di informare il conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore

Il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti relativi al tasso alcolemico e all'uso di sostanze stupefacenti configura un reato istantaneo, consumato nel momento stesso del rifiuto, e non richiede l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, poiché tale obbligo sorge solo per garantire atti non ripetibili. Corte di Cassazione Penale sez. IV 21/6/2024 n. 24574

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