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Parametri per l’applicabilità dell’articolo 131bis codice penale in materia urbanistica

La Corte di Cassazione - Sez. III ? con sentenza n. 13834 del 5 aprile 2024 ha precisato che nel caso di reati urbanistici o paesaggistici, i parametri di valutazione ai fini della applicabilità dell?art. 131-bis cod. pen. sono costituti: dalla consistenza dell?intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive); dalla destinazione dell?immobile; dall?incidenza sul carico urbanistico; dall?eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria; dall?eventuale collegamento dell?opera abusiva con interventi preesistenti; dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso; dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall?amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell?intervento. La Corte ha evidenziato inoltre che possono costituire indici di particolare tenuità del fatto sia la modestia intrinseca dell'intervento edilizio, sia la condotta susseguente al reato, quale l'istanza di regolarizzazione del titolo edilizio. Può altresì costituire oggetto di valutazione, quale condotta post-factum rilevante, anche la demolizione - o comunque rimozione - dell?abuso purché effettuata spontaneamente ed immediatamente dopo la contestazione, e non solo a seguito, ed in ottemperanza, all?ordinanza di demolizione adottata dal Comune. Per contro, la Corte ha evidenziato la rilevanza, quale indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto, la contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell'intervento abusivo, come nel caso in cui siano violate, mediante la realizzazione dell'opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi (si pensi alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, a quelle relative alla fruizione delle aree demaniali.

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