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Saluto romano - Rilevanza penale
La condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente alla risposta della "chiamata del presente" e nel cosiddetto "saluto romano" integra il delitto previsto dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di ricostituzione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost.; tale condotta puņ integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 122 del 26 aprile 1993, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 604-bis, comma secondo, del codice penale. Corte di Cassazione Sezioni unite penali 14/4/2024 n. 16153www.polnews.it