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Nessun danno comunitario agli agenti a tempo determinato se i contratti per esigenze straordinarie non superano i 36 mesi

Esistono due necessarie verifiche al fine di stabilire se esista o meno abuso dei contratti a tempo determinato. La prima è che deve trattarsi di esigenze straordinarie. La secondo che la reiterazione dei contratti non debbono superare complessivamente il periodo massimo di 36 mesi. La Cassazione (ordinanza n.10675/2024) ha confermato la legittimità delle assunzioni di agenti a tempo determinato poiché entrambe le condizioni previste dalla normativa per i contratti a termine, nel caso di specie, sono risultate conformi alle disposizioni legislative con conseguente negazione del danno comunitario.

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