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Congedi parentali
Congedo parentale: elevati i limiti temporali di fruibilità da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati. I chiarimenti dell'Inps nella circolare del 17/7/2015, n. 139
Il 25 giugno è entrato in vigore il decreto legislativo n. 80 che apporta modifiche all’art. 32 T.U. maternità/paternità del decreto legislativo n. 151 del 2001 in materia di congedo parentale.
La riforma dell’art. 32 cit. consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.
La riforma prevede inoltre che i periodi congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche tale estensione è limitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.
I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.
Per la presentazione della domanda, relativa ai figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per i minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia, solo per il mese di luglio, l’istanza è consentita solo in modalità cartacea.
Per fornire ulteriori chiarimenti applicativi, l'Inps nei giorni scorsi ha diramato la Circolare n. 139
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