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Guida in stato di ebbrezza: validità del test
Cassazione penale, sentenza 11/5/2018, n. 21050: “volume insufficiente”: la dicitura presente sullo scontrino dell’etilometro non può mettere in discussione l’esito del test

Automobilista fermato per guida in stato di ebbrezza, «il tasso alcolemico accertato mediante etilometro», tasso pari a 1,77 grammi per litro alla prima prova e pari 1,86 grammi per litro alla seconda prova.

Inutile l’obiezione, mossa dal legale dell’automobilista, finalizzata a mettere in discussione l’attendibilità dell’alcooltest, richiamando «la dicitura ‘volume insufficiente’» presente sullo «scontrino della prima misurazione». Secondo i giudici questo dettaglio attesta «soltanto la mancata adeguata espirazione» da parte dell’automobilista, ma non mina la validità del controllo.

Consulta la sentenza n. 21050/2018, Cassazione penale


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